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I metodi per il calcolo della classe di rischio sismico delle costruzioni nuove o esistenti sono descritti nelle Linee Guida pubblicate con il DM 58 del 28/2/2017, modificate e integrate dall’ultimo DM 329 del 6/8/2020. La scala delle classi di rischio sismico è molto simile a quella usata per la classificazione energetica degli edifici ed è composta da otto classi di rischio che vanno dalla lettera G (rischio massimo) alla lettera A+ (rischio minimo).

In quest’articolo ti mostro i concetti chiave che sono alla base della classificazione del rischio sismico delle costruzioni nuove o esistenti. Nel corso dell’articolo potrai scaricare l’app SismiClass per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e il Focus Normativo PDF che raccoglie in un unico documento tutte le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati dal 2017 ad oggi.

rischio sismico delle costruzioni

Nel corso dell’articolo troverai anche una sintetica descrizione delle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto rilancio (D.M.34 del 19/5/2020) ovvero il cosiddetto Sisma Bonus al 110%. Anche se non sei un esperto di analisi sismica delle strutture, sono sicuro che dopo aver letto quest’articolo ti risulterà tutto più chiaro. Sei pronto? Cominciamo.


Scarica l’app SismiClass (xls di Microsoft Excel) per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

sismiclass classificazione del rischio sismico delle costruzioni

SismiClass è l’app per il calcolo della classe di rischio sismico delle costruzioni implementata in Microsoft Excel. Puoi scaricare la versione gratuita dell’app compilando i campi qui sotto. Riceverai all’istante una mail contenente il link per eseguire il download.

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    Rischio sismico: la normativa tecnica vigente e le Linee Guida per la classificazione

    Il DM 58 del 28/2/2017 stabilisce le modalità operative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni tramite le linee guida contenute nell’allegato A e un modulo di asseverazione contenuto nell’allegato B del testo normativo.

    Dopo la pubblicazione del DM 58 sono stati pubblicati altri tre decreti che modificano e integrano il testo normativo originale. Ti riporto di seguito la successione cronologica dei decreti ministeriali relativi alla classificazione del rischio sismico e una sintesi delle modifiche apportate da ciascuno di essi al testo originale.

    Troverai il testo normativo integrale e le relative modifiche e integrazioni nel Focus Normativo PDF che potrai scaricare alla fine dell’articolo.

    Le modifiche e integrazioni apportate al DM 58 del 28/2/2017

    • DM 65 del 7/3/2017: il DM 58 consentiva di asseverare l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico solo ai tecnici in possesso di una laurea in Ingegneria o Architettura. Il DM 65 invece modifica l’articolo 3 comma 1, consentendo ai professionisti incaricati della progettazione strutturale di asseverare, secondo le rispettive competenze, l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico;
    • DM 24 del 9/1/2020: modifica alcune diciture dell’articolo 3, comma 3 (troverai l’elenco delle modifiche nel Focus Normativo PDF che potrai scaricare a breve);
    • DM 329 del 6/8/2020: aggiorna i contenuti del modulo di asseverazione dell’allegato B e introduce due nuovi moduli di attestazione contenuti negli allegati B1 e B2 che dovranno essere compilati e firmati dal direttore dei lavori e dal collaudatore. A seguito del DM 329, per le asseverazioni e le attestazioni prodotte dal progettista strutturale, dal direttore dei lavori e dal collaudatore è richiesta esplicitamente apposita polizza assicurativa. Il direttore dei lavori dovrà emettere il SAL (stato avanzamento lavori) in conformità al modello contenuto nell‘allegato 1 del DM 329.

    Rischio sismico: le linee guida per il calcolo della classe di rischio

    All’epoca della sua pubblicazione il DM 58 è stato pubblicizzato come uno strumento efficace e di facile comprensione per i professionisti del settore, in quanto le linee guida dell’Allegato A richiamano i concetti di analisi sismica delle strutture contenuti nelle attuali NTC2018, senza introdurre nulla di nuovo.

    In che modo concetti quali PGA di domanda e di capacitàperiodi di ritorno dell’azione sismica e probabilità di superamento entrano in gioco nel calcolo della classe di rischio sismico? Lo vedremo nel seguito del post, analizzando le modalità operative proposte dal DM 58 per il calcolo della classe di rischio sismico delle costruzioni.

    Classificazione del rischio sismico: due metodi alternativi per il calcolo

    rischio sismico: metodo convenzionale e semplificato

    Le linee guida del D.M.58 consentono di scegliere fra due metodi alternativi per la valutazione del rischio sismico di una costruzione:

    • il metodo convenzionale;
    • il metodo semplificato.

    Il metodo convenzionale

    Il metodo convenzionale richiede l’analisi sismica globale della costruzione nuova o esistente per ottenere i dati necessari per il calcolo della classe di rischio sismico:

    • capacità in PGA prima dell’intervento;
    • capacità in PGA dopo l’intervento;

    Se vuoi utilizzare questo metodo dovrai eseguire l’analisi sismica globale della costruzione.

    Il metodo semplificato

    Il metodo semplificato si applica leggendo delle tabelle. Dovrai estrapolare dalle diverse tabelle proposte dalle linee guida il livello di vulnerabilità della struttura associato a ciascuna tipologia costruttiva e i corrispondenti interventi previsti per il rafforzamento della costruzione. Non è richiesto nessun calcolo strutturale e nessuna analisi sismica globale.

    Metodo convenzionale per il calcolo della classe di rischio sismico

    Se scegli di adottare il metodo convenzionale dovrai eseguire l’analisi sismica globale dell’edificio oggetto di studio. Per una costruzione esistente sarà necessario eseguire un’analisi statica non lineare, anche nota come analisi pushover, nello stato di fatto e nello stato di progetto.

    Per ottenere la classe di rischio sismico utilizzando il metodo convenzionale avrai bisogno di due risultati che otterrai dall’analisi pushover della struttura e che rappresentano la capacità della costruzione di resistere all’azione sismica:

    • Capacità in PGA allo SLV (PGA = Peak Ground Acceleration allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita); si tratta dell’accelerazione di picco al suolo che la struttura può sopportare per il raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita. E’ solitamente espressa in [g].
    • Capacità in PGA allo SLD (PGA = Peak Ground Acceleration allo Stato Limite di Danno); si tratta dell’accelerazione di picco al suolo che la struttura può sopportare per il raggiungimento dello Stato Limite di Danno.

    La capacità in PGA allo SLV e SLD dovrà essere calcolata per lo stato di fatto e per lo stato di progetto.

    Il calcolo della classe di rischio sismico con il metodo convenzionale richiede in input, oltre alla capacità, la domanda in termini di PGA, ovvero l’accelerazione di picco al suolo che la costruzione deve essere in grado di sopportare ai sensi delle NTC2018. Quindi occorrerà la:

    • domanda in PGA allo SLV [g]
    • domanda in PGA allo SLD [g]

    La PGA di domanda è l’accelerazione ottenuta dallo spettro di progetto elastico in corrispondenza di un periodo di vibrazione pari a zero. Ti riporto un esempio nell’immagine seguente.

    rischio sismico: PGA di domanda

    Dalla domanda e dalla capacità in PGA allo SLV e SLD è possibile ottenere due parametri necessari per la definizione della classe di rischio sismico:

    • parametro PAM;
    • parametro IS-V;

    Ti spiego di seguito come calcolare questi due parametri.

    Il parametro PAM (Perdita Annuale Media)

    Il primo parametro che entra in gioco per il calcolo della classe di rischio sismico è il PAM, acronimo di Perdita Annuale Media. Questo parametro tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni agli elementi strutturali e non, espresse come percentuale del costo di ricostruzione (CR) dell’edificio privo del suo contenuto.

    Per ottenerlo bisogna elaborare una curva come quella rappresentata nell’immagine seguente, ottenuta mediante l’app SismiClass (potrai scaricarla alla fine del post), utilizzando le formule proposte dalle linee guida del DM 58.

    rischio sismico: parametro PAM
    Curva per il calcolo del parametro PAM

    La curva in figura è ottenuta in funzione del periodi di ritorno della PGA di capacità della struttura per ciascuno stato limite. Maggiore sarà il periodo di ritorno della PGA di capacità, maggiore sarà l’accelerazione che la struttura è in grado di sopportare.

    La curva indica il costo di riparazione della costruzione esistente, in funzione del periodo di ritorno dell’evento sismico per ciascuno Stato Limite previsto. Il costo di riparazione dei danni è espresso come percentuale del costo di ricostruzione della struttura.

    Il parametro PAM è dato dall’area sottesa dalla curva. Ai diversi intervalli di valori che può assumere il parametro PAM, corrisponde una classe di rischio sismico, come indicato nella tabella 1 delle linee guida.

    Il parametro IS-V (indice di rischio)

    L’indice IS-V non è altro che il classico indice di vulnerabilità sismica della struttura. E’ dato dal rapporto fra l’accelerazione sismica di picco al suolo in termini di Capacità (PGA,C) e l’accelerazione di Domanda (PGA,D) per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita. A ciascun intervallo di valori dell parametro IS-V, corrisponderà una classe di rischio sismico, come indicato nella tabella 2 delle linee guida.

    La classe di rischio sismico calcolata con il metodo convenzionale

    La classificazione del rischio sismico con il metodo convenzionale richiede il calcolo del parametro PAM e IS-V a cui corrisponderanno due differenti classi di rischio sismico. La classe finale sarà data dalla peggiore fra le due classi ottenute.

    Esempio: una costruzione appartenente alla classe E secondo il parametro PAM e alla classe F secondo il parametro IS-V risulterà essere in classe F, ovvero la peggiore fra le due ottenute.

    Metodo semplificato per il calcolo della classe di rischio sismico

    Il metodo semplificato è senza dubbio più immediato e meno oneroso rispetto al metodo convenzionale. Di contro però presenta i seguenti limiti: può essere utilizzato solo per le strutture in muratura portante e con alcune limitazioni può essere applicato alle strutture in cemento armato con telai in entrambe le direzioni e ai capannoni industriali.

    Il miglioramento di classe che si può avere con questo metodo è limitato ad un solo passaggio di classe (esempio: se sei in classe G, puoi passare al massimo in classe F a seguito degli interventi di rafforzamento locale). Il miglioramento di una classe si ottiene se vengono eseguiti gli interventi di rafforzamento locale previsti dalle linee guida del D.M.58.

    Il metodo semplificato può anche essere applicato a tipologie costruttive diverse dalla muratura, quali:

    • strutture assimilabili ai capannoni industriali;
    • edifici in calcestruzzo armato con telai in entrambe le direzioni.

    Anche in questi due casi è ammesso utilizzare il metodo semplificato per ottenere al massimo un solo passaggio di classe, ma ad una condizione: non puoi sapere a quale classe appartiene la struttura che stai classificando.

    Le Linee Guida prescrivono il miglioramento di una classe se vengono eseguiti gli interventi di rafforzamento locale riportati nel DM58, senza poter definire però in quale classe di rischio si colloca la costruzione.

    La costruzione potrebbe essere in classe F* e passare alla E*, oppure in classe C* e passare alla B*. Se utilizzi il metodo semplificato per queste tipologie strutturali saprai solo che migliorerai di una classe, ma non saprai a quale classe di rischio sismico appartiene la costruzione.

    Le agevolazioni fiscali per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico

    In questo paragrafo ti parlerò brevemente delle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto rilancio (D.M.34 del 19/5/2020) per l’esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico delle costruzioni, ovvero del cosiddetto Sisma Bonus al 110%.

    Le agevolazioni fiscali prima del Sisma Bonus 110%

    Prima di parlarti delle novità introdotte dal Sisma Bonus 110% credo sia utile ricapitolare le precedenti agevolazioni fiscali introdotte dal D.M. 28/2/2017. Le detrazioni fiscali prima del decreto rilancio erano legate al miglioramento di classe di rischio sismico che l’intervento di rinforzo comportava:

    • miglioramento di una sola classe di rischio sismico -> detrazione al 70% (75% per edifici condominiali);
    • miglioramento di due o più classi di rischio sismico -> detrazione all’80% (85% per edifici condominiali).

    Cosa cambia con il Sisma Bonus al 110%

    Il nuovo Sisma Bonus introdotto dal decreto rilancio, consente di usufruire di un’agevolazione del 110% a prescindere dal miglioramento della classe di rischio sismico.

    In sostanza, anche se a seguito degli interventi di rinforzo di progetto non si raggiunge un miglioramento della classe di rischio sismico, si può comunque usufruire dell’agevolazione del 110%.

    Per usufruire dell’agevolazione fiscale, il progettista strutturale dovrà asseverare la classe di rischio dell’edificio prima e dopo l’intervento, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del D.M. 329 del 6/8/2020.

    Il nuovo modulo di asseverazione, nella sezione relativa al passaggio del numero di classi di rischio nello stato ante-operam e post-operam contiene la nuova opzione “nessuna classe“, non presente nel precedente modello.

    La domanda frequente che si pongono i progettisti strutturali

    Le novità introdotte dal decreto rilancio spesso non vengono interpretate correttamente dai tecnici. In questi giorni ho ricevuto numerose email con la seguente domanda:

    << A cosa serve eseguire il calcolo della classe di rischio sismico ante operam e post operam se in ogni caso posso sempre usufruire dell’agevolazione fiscale al 110% a prescindere dalla classe di rischio? >>

    Per usufruire dell’agevolazione fiscale c’è bisogno dell’asseverazione del progettista strutturale della classe di rischio sismico ante operam e post operam. Pertanto resta obbligatorio il calcolo della classe di rischio sismico nello stato di fatto e nello stato di progetto, anche se l’intervento non comporta un miglioramento di classe.

    Per il calcolo della classe di rischio puoi utilizzare il metodo semplificato (in tal caso migliorerai sempre di una classe di rischio) oppure il metodo convenzionale (in tal caso potresti rimanere nella stessa classe di rischio di partenza).

    Scarica il Focus Normativo PDF per il calcolo della classe di rischio sismico

    focus normativo pdf

    Trovi tutte le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati dal 2017 ad oggi raccolte in un unico documento PDF, comodo e pratico da consultare. Per scaricare il Focus Normativo PDF sul calcolo della classe di rischio sismico clicca sul tasto qui sotto.

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      Scarica SismiClass l’app per il calcolo automatico della classe di rischio sismico delle costruzioni

      rischio sismico: app SismiClass

      Per velocizzare e semplificare la procedura di classificazione sismica di una costruzione puoi utilizzare SismiClass, l’app per il calcolo della classe di rischio sismico delle costruzioni. Potrai generare in maniera automatica il modulo di asseverazione già compilato in tutte le sue parti e una dettagliata relazione tecnica contenente i dettagli del calcolo della classe di rischio sismico.

      Puoi scaricare l’applicazione compilando i campi seguenti. Riceverai all’istante l’email contenente il link per eseguire il download.

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        Conclusioni

        Il calcolo della classe di rischio sismico mediante il metodo convenzionale è più oneroso rispetto al caso in cui si scelga di utilizzare il metodo semplificato. Il vantaggio è che  il metodo convenzionale non ha limiti: potrai classificare edifici di qualsiasi tipologia strutturale e non c’è alcun limite sul numero di classi di miglioramento. Il metodo semplificato invece può essere applicato solo ad alcune tipologie costruttive e consente un miglioramento di una sola classe di rischio sismico.

        Spero che quest’articolo ti abbia aiutato a chiarire i principi alla base del calcolo della classe di rischio sismico delle costruzioni, mettendo un po’ di ordine fra i diversi decreti ministeriali che sono stati emanati dal 2017 ad oggi.

        Se hai trovato utile quest’articolo e le risorse allegate, puoi suggerirlo ai i tuoi colleghi su Linkedin o ai tuoi amici su Facebook cliccando sui tasti di condivisione social qui in basso. Puoi farmi conoscere la tua opinione lasciando un commento alla fine del post.

        Al prossimo articolo.

        Marco


        Pubblicato il 3/7/2017, aggiornato il 13/9/2020.

        Rischio sismico delle costruzioni: come applicare le Linee Guida del D.M. 58

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        14 thoughts on “Rischio sismico delle costruzioni: come applicare le Linee Guida del D.M. 58

        • 18 Ottobre 2022 alle 7:50 pm
          Permalink

          Ciao Marco, vorrei un suggerimento. Sto eseguendo la classificazione sismica di tre edifici distinti che insistono sul medesimo mappale (metodo convenzionale). I tre edifici saranno demoliti per poi edificare un unico fabbricato (il committente intende usufruire del sismabonus acquisti). Ho eseguito la classificazione di ognuno di essi, due sono in classe G ed uno in classe A (quest’ultimo è una struttura semplice in c.c.a. di recente edificazione). Quali valori vado ad inserire nell’Allegato B per lo stato di fatto? Classe, IS-V e PAM hanno valori differenti per le tre strutture e per questo non so quali valori adottare. Ho cercato in rete casi simili ma non ho trovato nulla. Grazie e complimenti per il tuo blog.

          Rispondi
          • Marco De Pisapia
            19 Ottobre 2022 alle 5:13 pm
            Permalink

            Lo stato di fatto comprende tre edifici differenti, pertanto andrebbe eseguita una certificazione per ogni singolo edificio. In via cautelativa potresti indicare i dati dell’edificio di classe più bassa. Ad ogni modo si tratta di un caso singolare.
            Ciao
            Marco

            Rispondi
        • 2 Novembre 2020 alle 2:10 pm
          Permalink

          Se il tecnico ha asseverato il rischio sismico in luglio 2020 utilizzando il precedente all B (che non contiene la congruità della spesa nè il possesso della polizza), il PDC risulta emesso in settembre 2020 e altrettanto l’inizio lavori, deve ora ripresentare l’asseverazione con il nuovo modello B pubblicato in agosto 2020 o tale asseverazione potrebbe essere considerata tardiva e quindi vanificare i benefici fiscali?
          E sarebbe possibile mantenere il vecchio modello B e accedere al sisma bonus precedente (max 80% per 2 classi per edificio unifamiliare)?
          Grazie per ogni utile suggerimento

          Rispondi
          • 3 Novembre 2020 alle 5:44 pm
            Permalink

            Ciao Daniela, non ho avuto modo di confrontarmi con un caso simile al tuo. Ti suggerisco di consultare il funzionario che ha istruito la pratica. Ciao. Marco

            Rispondi
        • 29 Settembre 2020 alle 7:01 pm
          Permalink

          ciao Marco. ma se un edificio nuovo in c.a. diviene ipso facto classificato B se realizzato come ovvio ai sensi dell ntc2018, che senso ha utilizzare per il vecchio fatiscente edificio che dovrò demolire il metodo convenzionale? secondo me è uno spreco oggettivo di tempo. Ma chi fa le leggi mi viene il dubbio o che è incapace o non saprei.

          comunque ecco lo stralco della norma :

          A titolo indicativo, una costruzione con periodo di riferimento VR
          pari a 50 anni, le cui prestazioni siano puntualmente pari ai minimi di
          quelle richieste dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni per un
          edificio di nuova costruzione (e dunque che raggiunge i diversi stati
          limite esattamente per i valori di periodo di ritorno dell’azione
          sismica previsti dalle norme) ha un valore di PAM che la colloca in
          Classe PAM B

          Rispondi
        • 16 Settembre 2020 alle 12:10 pm
          Permalink

          Salve, nel caso di intervento di ristrutturazione, con demolizione del fabbricato esistente, sicuramente in classe G, in muratura, e successiva costruzione di nuovo fabbricato in muratura armata, è corretto attribuire la classe dell’esistente con il metodo semplificato, e utilizzare il metodo convenzionale per il nuovo fabbricato?

          Rispondi
          • 16 Settembre 2020 alle 3:09 pm
            Permalink

            Ciao Antonio,
            le Linee Guida prescrivono di utilizzare il medesimo metodo per l’attribuzione della classe di rischio pre e post intervento.
            Ti riporto l’estratto del paragrafo 1 delle Linee Guida: “Laddove si preveda l’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio, l’attribuzione della Classe di Rischio pre e post intervento deve essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse modalità di analisi e di verifica, tra quelle consentite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.”

            Rispondi
            • 16 Settembre 2020 alle 4:43 pm
              Permalink

              Grazie della risposta, lo avevo già letto. Solamente mi sembrava un’assurdità dover eseguire l’input e il calcolo del fabbricato esistente, una serie di ruderi/fienili diroccati, non verificati nemmeno ai carichi verticali, per giungere alla corretta classe di rischio del nuovo fabbricato utilizzando il metodo convenzionale. D’altra parte con il metodo semplificato, potrei scendere di una sola classe di vulnerabilità, penalizzando enormemente il nuovo fabbricato. Nell’allegato B Asseverazione, nella parte relativa allo stato di fatto è riportato “si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione” che sembrerebbe indicare che nel caso di demolizione lo stato di fatto non sia necessario analizzarlo

              Rispondi
              • 17 Settembre 2020 alle 11:57 am
                Permalink

                Sono d’accordo con te. Credo che questa “incongruenza” sia dovuta all’aggiornamento del solo Modulo di asseverazione (allegato B) a seguito del DM 329 del 6/8/2020, mentre il testo delle linee guida non è stato modificato.

                Rispondi
                • 17 Febbraio 2021 alle 1:22 pm
                  Permalink

                  Le linee guida indicando di utilizzare lo stesso metodo di valutazione “laddove si prevedano interventi volti alla riduzione del rischio”.
                  Personalmente interpreto tale paragrafo come riferito alla valutazione della stessa struttura quindi soggetta ad interventi migliorativi dunque per i soli interventi inquadrabili come di miglioramento o adeguamento.
                  In presenza di demolizione e ricostruzione si parla di due strutture distinte e separate e personalmente non ha senso imporre l’uso dello stesso metodo

                • 18 Febbraio 2021 alle 11:11 am
                  Permalink

                  Grazie del commento. Marco

        • 14 Settembre 2020 alle 6:57 pm
          Permalink

          Salve, alcuni colleghi asseriscono che, dalla lettura delle linee guida, un edificio nuovo in c.a. possa essere direttamente classificato in classe B senza alcun tipo di verifica non lineare o senza comunque calcolare le PGA per definire la classe col metodo convenzionale. A me sembra una interpretazione troppo estensiva delle linee guida che pongono tale caso solo come “esempio” per far capire come è costruita la scala PAM. Cosa ne pensa ing. De Pisapia?

          Rispondi
          • 15 Settembre 2020 alle 4:06 pm
            Permalink

            Per poter classificare un edificio in cemento armato utilizzando il metodo convenzionale bisogna eseguire l’analisi sismica globale della costruzione per calcolare la PGA di capacità nello stato di fatto e di progetto.
            Non mi risulta esistere la semplificazione da te citata.
            Ciao
            Marco

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